Domande frequenti. La partecipazione svizzera
La Svizzerà potrà partecipare al 7° PQ?
La Svizzera aderirà al più presto al 7° PQ. Le condizioni di partecipazione dovranno essere concordate con l'UE. Si delineano due possibili soluzioni: un'adesione immediata con accordo retroattivo o un periodo di transizione con finanziamenti assicurati da Berna. In ogni caso entrambe le soluzioni assicurano la partecipazione dei ricercatori svizzeri fin dai primi bandi del 7° PQ.
Quali progetti del 6° PQ sono ancora finanziati da Berna e quali da Bruxelles?
Solo i progetti approvati prima del 1° gennaio 2004 sono ancora finanziati direttamente dalla Svizzera attraverso il SER: il Segretariato di Stato all’Educazione e alla Ricerca. (ex Ufficio federale dell’educazione e della scienza - UFES).
Quali regole generali si applicano ai progetti finanziati da Berna?
In linea generale valgono le stesse regole che per i progetti finanziati da Bruxelles, con le differenze principali seguenti.
- Anche se il partner svizzero firma il contratto UE, il finanziamento viene assunto dalla Svizzera e viene stipulato un contratto specifico per la parte svizzera fra SER e beneficiario svizzero; fanno stato il contributo stabilito in questo contratto e le regole relative.
- Il versamento viene fatto direttamente al partner svizzero dal SER senza passare dal coordinatore. Il sussidio è versato in tranches annuali con il 15% di trattenuta fino ad approvazione del rapporto finale.
- Il partner svizzero invia al SER un rapporto finanziario ogni 12 mesi utilizzando appositi formulari. Il partner svizzero non deve fornire al coordinatore i formulari finanziari per la Commissione europea.
- Alla fine del progetto Berna richiede un certificato di audit che copra l’intero progetto.
Le regole di rendicontazione di un progetto sotto regime svizzero sono identiche a quelle di Bruxelles?
In generale sì, ma alcuni regole utilizzate dal SER divergono dalle regole europee. Eccone alcune:
- Materiali durevoli: il SER applica un periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per il materiale informatico sotto i 40'000.-).
- Spese generali: diversamente dall’UE, il SER non considera il 20% di spese generali come un fofait, ma occorre giustificare queste spese con le relative pezze giustificative (p. es. Imputazioni interne).
- Sottocontraenti: il SER accetta solo sottocontraenti svizzeri, tranne in casi eccezionali. - Viaggi: gli spostamenti sono limitati a un viaggio per persona e devono essere autorizzati dal SER almeno 6 settimane prima del viaggio.
Dove trovo i formulari e le regole per la rendicontazione di un progetto europeo approvato prima del 1° gennaio 2004 (a regime svizzero)?
Sul sito della Segreteria di Stato per l'Educazione e la Scienza.
Uno svizzero può coordinare un progetto?
Sì, dal 1° gennaio 2004, le istituzioni svizzere possono coordinare i progetti europei anche dal punto di vista amministrativo. Il coordinamento scientifico era già ammesso in precedenza.
A quali programmi di ricerca europei possono partecipare i ricercatori svizzeri?
Esistono regole e condizioni particolare per i diversi programmi. In generale esistono delle possibilità per diverse iniziative europee come COST, ESA, EUREKA, ESF, HFSP, IMS, INTAS. Per una descrizione dettagliata vedi la sezione specifica di questo sito.