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Domande frequenti. La partecipazione svizzera

La Svizzerà potrà partecipare al 7° PQ?
La Svizzera aderirà al più presto al 7° PQ. Le condizioni di partecipazione dovranno essere concordate con l'UE. Si delineano due possibili soluzioni: un'adesione immediata con accordo retroattivo o un periodo di transizione con finanziamenti assicurati da Berna. In ogni caso entrambe le soluzioni assicurano la partecipazione dei ricercatori svizzeri fin dai primi bandi del 7° PQ.

Quali progetti del 6° PQ sono ancora finanziati da Berna e quali da Bruxelles?

Solo i progetti approvati prima del 1° gennaio 2004 sono ancora finanziati direttamente dalla Svizzera attraverso il SER: il Segretariato di Stato all’Educazione e alla Ricerca. (ex Ufficio federale dell’educazione e della scienza - UFES).

Quali regole generali si applicano ai progetti finanziati da Berna?

In linea generale valgono le stesse regole che per i progetti finanziati da Bruxelles, con le differenze principali seguenti.

  • Anche se il partner svizzero firma il contratto UE, il finanziamento viene assunto dalla Svizzera e viene stipulato un contratto specifico per la parte svizzera fra SER e beneficiario svizzero; fanno stato il contributo stabilito in questo contratto e le regole relative.
  • Il versamento viene fatto direttamente al partner svizzero dal SER senza passare dal coordinatore. Il sussidio è versato in tranches annuali con il 15% di trattenuta fino ad approvazione del rapporto finale.
  • Il partner svizzero invia al SER un rapporto finanziario ogni 12 mesi utilizzando appositi formulari. Il partner svizzero non deve fornire al coordinatore i formulari finanziari per la Commissione europea.
  • Alla fine del progetto Berna richiede un certificato di audit che copra l’intero progetto.


Le regole di rendicontazione di un progetto sotto regime svizzero sono identiche a quelle di Bruxelles?

In generale sì, ma alcuni regole utilizzate dal SER divergono dalle regole europee. Eccone alcune:

  • Materiali durevoli: il SER applica un periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per il materiale informatico sotto i 40'000.-).
  • Spese generali: diversamente dall’UE, il SER non considera il 20% di spese generali come un fofait, ma occorre giustificare queste spese con le relative pezze giustificative (p. es. Imputazioni interne).
  • Sottocontraenti: il SER accetta solo sottocontraenti svizzeri, tranne in casi eccezionali. - Viaggi: gli spostamenti sono limitati a un viaggio per persona e devono essere autorizzati dal SER almeno 6 settimane prima del viaggio.


Dove trovo i formulari e le regole per la rendicontazione di un progetto europeo approvato prima del 1° gennaio 2004 (a regime svizzero)?

Sul sito della Segreteria di Stato per l'Educazione e la Scienza.

Uno svizzero può coordinare un progetto?

Sì, dal 1° gennaio 2004, le istituzioni svizzere possono coordinare i progetti europei anche dal punto di vista amministrativo. Il coordinamento scientifico era già ammesso in precedenza.

A quali programmi di ricerca europei possono partecipare i ricercatori svizzeri?

Esistono regole e condizioni particolare per i diversi programmi. In generale esistono delle possibilità per diverse iniziative europee come COST, ESA, EUREKA, ESF, HFSP, IMS, INTAS. Per una descrizione dettagliata vedi la sezione specifica di questo sito.



Link

Segreteria di Stato per l'Educazione e la Scienza
Programmi internazionali di ricerca
Lista delle domande frequenti della Commissione europea (6PQ)