Presentazione

Temi di ricerca

Consiglio Europeo delle Ricerche

Borse

Altre misure

Domande frequenti

PMI

Messe a concorso

6PQ e altri programmi

Manifestazioni

Responsabilità, sospensione e sanzioni

Imprevisti di forza maggiore
È possibile che un evento imprevedibile ed eccezionale, impedisca l'esecuzione del progetto e il rispetto dei termini del contratto. Tale evento rappresenta un caso di forza maggiore.

Il consorzio deve informare la Commissione di qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione del progetto o ritardarla. Il consorzio può proporre di sospendere parzialmente o interamente il progetto se cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ne rendono l'esecuzione eccessivamente difficile o dispendiosa.
Il contraente che incorre in un caso di forza maggiore che gli impedisca di eseguire il progetto non è considerato inadempiente. Se i contraenti non possono dare esecuzione al progetto per cause di forza maggiore, il pagamento dei costi ammissibili accettati da essi sostenuti può essere fatto solo per le attività effettivamente realizzate fino alla data dell'evento definito come forza maggiore. Il progetto può essere sospeso o risolto anticipatamente per cause di forza maggiore.

Attenzione: i difetti di un prodotto o i ritardi nel renderli disponibili (ad eccezione dei casi di forza maggiore) incluse, ad esempio, anomalie nel funzionamento o nel rendimento di prodotti o servizi, vertenze sindacali, scioperi o difficoltà finanziarie - non costituiscono cause di forza maggiore.

Sospensione del progetto

La Commissione, qualora ritenga che il comportamento del consorzio non sia soddisfacente, può sospendere parzialmente o interamente le attività in corso e rinegoziare col consorzio per proporre le modifiche al contratto necessarie per porre rimedio alla situazione. La parte del progetto che è stata sospesa può riprendere dopo che entrambe le parti abbiano concordato il proseguimento. Salvo diversa richiesta del consorzio, la proroga del contratto ha la stessa durata del periodo di sospensione. La Commissione può risolvere il contratto o il consorzio può chiederne la risoluzione se è accertato che la prosecuzione dell'insieme o di parte del progetto risulterà eccessivamente difficoltosa e/o che per ragioni tecniche, finanziarie, economiche o scientifiche il ritardo o la mancata esecuzione sono tali da rendere il progetto economicamente non realizzabile.

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di irregolarità commesse da un contraente (inadempimento di una direttiva della Comunità o del diritto nazionale o per ogni infrazione di obblighi contrattuali). In tali casi, la Commissione può:

  • escludere il contraente dal contratto;
  • escludere il contraente da altri contratti del 6° PQ e da contratti relativi ad altre politiche dell'Unione Europea;
  • dichiarare il contraente non eleggibile a partecipare ad azioni future del 6° PQ ed a programmi relativi ad altre politiche dell'Unione Europea;
  • con l'intento di proteggere i suoi interessi finanziari, pretendere la liquidazione dei danni da parte di un contraente che abbia dichiarato spese indebite ed abbia, conseguentemente, ricevuto un contributo finanziario ingiustificato.

Come sancito nel Regolamento Finanziario, ciascun contraente non conforme ai propri obblighi contrattuali può essere responsabile di sanzioni finanziarie tra il 2% e il 10% del valore del contributo comunitario ricevuto. La percentuale può essere aumentata in caso di ripetute infrazioni.


Responsabilità in caso di contraente inadempiente

  • Responsabilità tecnica collettiva
    L'esecuzione tecnica del progetto rientra nella responsabilità collettiva dei contraenti. Ciascun contraente adotta tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del progetto ed eseguire i lavori spettanti al contraente inadempiente.
  • Responsabilità finanziaria collettiva
    In caso di risoluzione del contratto o cessazione della partecipazione di un contraente se un contraente non effettua il rimborso dell'importo da lui dovuto, il consorzio rimborsa tale importo alla Commissione. L'importo dovuto alla Commissione non può superare il valore del contributo dovuto al consorzio. L'importo da riscuotere è ripartito tra i contraenti rimanenti (ad eccezione per un ente pubblico, un'organizzazione internazionale o un contraente la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da uno Stato associato) in conformità con la loro quota-parte nel progetto globale.

Link