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Promozione economica del Cantone Ticino

Il Servizio della della promozione economica, del Dipartimento delle finanze e dell'economia, svolge la funzione di intermediario tra il mondo imprenditoriale e la pubblica amministrazione offrendo una vasta gamma di servizi di consulenza ed assistenza che, attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche, riducono i tempi di attesa degli operatori economici.

Altri compiti sono rappresentati dalla:

  • promozione interna rivolta al rafforzamento dell'economia cantonale attraverso il sostegno alle aziende locali;
  • promozione esterna orientata a favorire l'insediamento di aziende estere nel Cantone.

Gli strumenti legislativi sono principalmente tre:

  • la Legge cantonale per l'innovazione economica;
  • il Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico (Decreto Bonny);
  • la Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione che ha introdotto incentivi alle assunzioni.

L'Ufficio della promozione economica è incaricato di applicare i primi due:

  • la Legge per l'innovazione economica a favore delle aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni, nonchè delle aziende del terziario avanzato, in particolare di quelle che svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.
  • il Decreto Federale in favore delle zone di rilancio economico, anch'esso rivolto alle aziende produttive ma con finalità di politica economica regionale.

Le aziende trovano supporto nella fase seguente la ricerca e lo sviluppo, al momento dell'allestimento di nuove linee produttive o quando si tratta di adeguare il know-how aziendale che permette l'introduzione delle innovazioni in azienda o sul mercato. Sono considerate iniziative economiche innovative quelle che portano a innovazioni di prodotto o di servizio, ma anche innovazioni di processo.

Gli incentivi previsti sono di tre tipi:

  • Contributi a fondo perduto sugli investimenti innovativi. I contributi a fondo perduto sono compresi tra il 10-25% degli investimenti materiali (ad eccezione degli immobili e terreni) ed immateriali considerati innovativi. Questi investimenti devono essere attivati a bilancio ed ammortizzati secondo le norme vigenti. Il sostegno finanziario varia a seconda del grado di innovazione del progetto ed è versato successivamente alla realizzazione degli investimenti.
  • Agevolazioni fiscali, di cui possono beneficiare solo le nuove aziende, consistenti in esenzioni fiscali sulle imposte cantonali fino ad un massimo, di regola, di 5 anni, in casi eccezionali fino a10 anni. Sulla base del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico (Decreto Bonny), la stessa esenzione fiscale può essere concessa dalla Confederazione per la stessa durata. La Legge per l'innovazione economica consente anche alle Autorità comunali di accordare agevolazioni fiscali.
  • Contributi alla formazione ed alla riqualificazione del personale, con un massimo del 40% dei costi di formazione per un periodo fino a 6 mesi. La formazione deve essere correlata ad un progetto riconosciuto come innovativo.

La richiesta di applicazione della Legge per l'innovazione economica va inoltrata prima di procedere alla realizzazione degli investimenti.



Informazioni

Ufficio della promozione economica

Viale Stefano Franscini 17

CH-6501 Bellinzona

tel.: +41 91 814 35 41

E-mail: spel@ti.ch

www.ti.ch/promozione-economica/

www.copernico.ch