Guida ai finanziamenti

FNS

CTI

Programmi-quadro UE

Altri programmi UE

Programmi internazionali

Amministrazione federale

Altri programmi

Valorizzazione

Amministrazione di progetti di ricerca. Informazioni sull'imposta sul valore aggiunto

Lo scopo di questa pagina è di fornire alcune nozioni fondamentali sull'imponibilità per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dei finanziamenti ricevuti da terzi nel campo della ricerca scientifica, in particolare in modo da determinare quando sia opportuno fatturare direttamente l'IVA al committente.

Imponibilità

I finanziamenti ricevuti da terzi per attività di ricerca sono soggetti all'IVA (al tasso normale del 7,6%) se l'ente finanziatore riceve in cambio delle contro-prestazioni (ad esempio dei risultati di ricerca utilizzabili direttamente per le sue attività). Non sono per contro soggetti i finanziamenti che costituiscono un semplice sostegno all'attività di ricerca (sussidi alla ricerca). In pratica per distinguere fra queste due categorie viene utilizzato il criterio del diritto esclusivo: se chi finanzia ha un diritto esclusivo sui risultati della ricerca, il mandato è considerato imponibile; se invece i risultati appartengono all'istituto di ricerca (e possono essere quindi valorizzati o pubblicati liberamente da quest'ultimo), il sussidio non è imponibile.

Se un contratto di ricerca è soggetto all’IVA, chi realizza la ricerca (USI, SUPSI, altri...) deve versare alla Confederazione l’ammontare dell’IVA che quindi rappresenta un costo supplementare per il progetto.

Per contro le spese nel settore dell’educazione sono generalmente esenti dall’IVA.

Poiché non è sempre facile definire l'imponibilità di un progetto è opportuno in caso di dubbio sottoporre una copia del contratto prima della firma.

Alcune categorie
a) Sussidi in ogni caso non imponibili

  • I sussidi di ricerca del FNS, della CTI, dei programmi di ricerca europei ed internazionali (COST, Eureka, Interreg).
  • Le donazioni (da privati cittadini, enti pubblici, enti privati).

Eccezione: nel caso di programmi di ricerca i sussidi ricevuti da istituti che non compaiono fra i partner di progetto (esempio: che non sono richiedenti di un progetto del FNS) sono imponibili; lo stesso vale per i sottocontraenti di progetti di ricerca.

b) Progetti di regola imponibili

  • I mandati finanziati da enti pubblici o privati che rispondono ad un bisogno specifico del committente, il quale utilizza direttamente i risultati per la propria attività (ad esempio analisi di mercato, sviluppo di prodotti…).
  • In questo caso è necessario fatturare direttamente l'IVA in aggiunta al prezzo concordato, in quanto molto spesso il committente è in grado di recuperare questo importo.

c) Situazioni intermedie

  • Mandati di uffici federali e cantonali

L'imponibilità dipende dal tipo di lavoro di ricerca: in linea di principio sono imponibili tutti i contratti che forniscono prestazioni specifiche necessarie per l'attività di questi uffici, mentre i lavori di ricerca più generali e destinati al pubblico non lo sono.

Tuttavia la valutazione dell'imponibilità viene fatta sulla base del contratto e non del contenuto della ricerca. In particolare dove si applicano le condizioni generali della Confederazione per mandati e servizi il contratto è automaticamente soggetto all’IVA.

Questioni particolari

Imponibilità di finanziamenti provenienti dall'estero

I lavori di ricerca realizzati in Svizzera e finanziati da enti esteri sono soggetti all'IVA in Svizzera (fa stato il luogo di realizzazione della ricerca). Per contro le attività di consulenza sono imponibili nel luogo di chi riceve la consulenza e quindi consulenze prestate ad enti esteri non sono soggette all'IVA in Svizzera.

Sponsoring

Lo sponsoring (cioè il finanziamento o la fornitura di prestazioni in natura in cambio di una pubblicità sul nome del finanziatore) è imponibile: ad esempio un finanziamento di una banca ad un convegno scientifico in cambio della pubblicazione del logo sul programma è soggetta all'IVA.

Non costituisce invece sponsoring la semplice menzione dell'ente finanziatore in un rapporto annuale o in un rapporto di ricerca. Non è vi è sponsoring neppure nel caso della menzione di poteri pubblici o altre istituzioni di diritto pubblico che non esercitano attività commerciale (cantoni, città, chiese, polizia…); vi è invece sponsoring nel caso di servizi pubblici con attività commerciale (aziende elettriche, del gas, dell'acqua…).

Calcolo dell’imposta

Se il contratto è soggetto all’IVA è opportuno che il montante corrispondente sia indicato separatamente nel budget, rispettivamente nel contratto, rispetto ad altre spese.

Imposta precedente

L’imposta precedente è l’IVA che viene fatturata da terzi per presentazioni di servizio all’istituzione che realizza un’attività di ricerca; si tratta in particolare:

  • dell’IVA su spese di trasporto, vitto e alloggio,...
  • dell’IVA su prestazioni di servizio di altri enti: ad esempio se una ditta privata effettua per conto dell’USI o della SUPSI un’inchiesta telefonica, quando fattura l’importo è tenuta ad aggiungere l’IVA (che poi riversa alla Confederazione).

Nel caso di ditte private l’imposta precedente viene recuperata detraendola dall’IVA da versare. Per enti pubblici (come USI e SUPSI) questo non è possibile: quindi l’imposta precedente resta a carico del progetto. Per i programmi europei valgono regole particolari (vedere la sezione corrispondente).

Informazioni supplementari

Per dettagli e casi pratici vedere la brochure pubblicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.


Link

Download